Art. 3. 1. Al familiare iscritto al servizio sanitario provinciale ehe assista a domicilio, anche con l'ausilio di altri familiari o di terzi, una persona dichiarata gravemente non autosufficiente, viene corrisposto il contributo previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. 2. A tal fine il familiare deve presentare all'unta' sanitaria locale cui appartiene la persona dichiarata gravemente non autosufficiente, apposita domanda, conforme all'allegato sub B al presente regolamento, corredata dal questionario di cui all'articolo 2. 3. Per familiare, ai sensi del comma 1, si intende il parente o affine entro il 4 grado. 4. Per domicilio si intende di norma l'abitazione del familiare richiedente o l'abitazione dell'assistito, diversa da quella del richiedente, qualora l'assistenza venga garantita da terzi in modo adeguato e continuativo.