Art. 3.
 
   1.  Al  familiare  iscritto  al servizio sanitario provinciale ehe
assista a domicilio, anche con l'ausilio  di  altri  familiari  o  di
terzi,  una  persona dichiarata gravemente non autosufficiente, viene
corrisposto il  contributo  previsto  dall'articolo  21  della  legge
provinciale 18 agosto 1988, n. 33.
   2.  A  tal  fine  il familiare deve presentare all'unta' sanitaria
locale  cui  appartiene  la   persona   dichiarata   gravemente   non
autosufficiente,  apposita  domanda,  conforme  all'allegato sub B al
presente regolamento, corredata dal questionario di cui  all'articolo
2.
   3.  Per  familiare,  ai sensi del comma 1, si intende il parente o
affine entro il 4› grado.
   4.  Per  domicilio  si intende di norma l'abitazione del familiare
richiedente o l'abitazione  dell'assistito,  diversa  da  quella  del
richiedente,  qualora  l'assistenza  venga garantita da terzi in modo
adeguato e continuativo.