Art. 4. 1. Sulla base della documentazione di cui all'articolo 2, un'apposita commissione, istituita presso ogni unita' sanitaria locale accerta il titolo al contributo di cui all'art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. 2. La commissione e' composta: a) dal responsabile del servizio: "area funzionale e organizzativa territorio e servizi zonali", o suo sostituto; b) da un medico geriatra o internista, o loro sostituto; c) da un assistente sociale o, in mancanza di questo, da altra figura professionale il piu' possibile analoga, o loro sostituto. 3. Funge da segretario della commissione un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale. 4. Ai componenti della commissione ed al segretario spettano i compensi e il trattamento economico di missione, secondo la vigente normativa provinciale. 5. E' in facolta della commissione di effettuare degli accertamenti sulle dichiarazioni contenute nel questionario prodotto a corredo della domanda.