Art. 4.
 
   1.   Sulla  base  della  documentazione  di  cui  all'articolo  2,
un'apposita  commissione,  istituita  presso  ogni  unita'  sanitaria
locale accerta il titolo al contributo di cui all'art. 21 della legge
provinciale 18 agosto 1988, n. 33.
   2. La commissione e' composta:
     a)   dal   responsabile   del   servizio:   "area  funzionale  e
organizzativa territorio e servizi zonali", o suo sostituto;
     b) da un medico geriatra o internista, o loro sostituto;
     c)  da  un assistente sociale o, in mancanza di questo, da altra
figura professionale il piu' possibile analoga, o loro sostituto.
   3.   Funge   da   segretario   della   commissione  un  dipendente
amministrativo dell'unita' sanitaria locale.
   4.  Ai  componenti  della  commissione ed al segretario spettano i
compensi e il trattamento economico di missione, secondo  la  vigente
normativa provinciale.
   5.   E'   in   facolta   della  commissione  di  effettuare  degli
accertamenti sulle dichiarazioni contenute nel questionario  prodotto
a corredo della domanda.