Art. 5.
 
   1.   Accertato   il   titolo   alla  prestazione  da  parte  della
Commissione, l'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio
corrisponde  al  richiedente,  mensilmente,  l'assegno giornaliero, a
decorrere dal giorno della presentazione della domanda.
   2.  Per  le  persone in fase di guarigione da una malattia acuta a
lungo  decorso  che  riduca   temporaneamente   e   in   modo   grave
l'autosufficienza,   l'assegno  giornaliero  e'  corrisposto  per  il
periodo di sussistenza  dello  stato  di  grave  non  autosufficienza
indicato  dal  medico  ospedaliero  curante nel questionario allegato
alla domanda.
   3. Negli altri casi, la durata dell'assegno giornaliero si intende
illimitata, salvo quanto disposto nell'art. 6.
   4.  Il  richiedente  e'  obbligato  a  comunicare  tempestivamente
all'unita'  sanitaria  locale  competente  l'eventuale  decesso,  gli
eventuali  cambiamenti  dello  stato  di  salute  o  i cambiamenti di
domicilio della persona gravemente non autosufficiente.