Art. 5. 1. Accertato il titolo alla prestazione da parte della Commissione, l'unita' sanitaria locale competente per territorio corrisponde al richiedente, mensilmente, l'assegno giornaliero, a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. 2. Per le persone in fase di guarigione da una malattia acuta a lungo decorso che riduca temporaneamente e in modo grave l'autosufficienza, l'assegno giornaliero e' corrisposto per il periodo di sussistenza dello stato di grave non autosufficienza indicato dal medico ospedaliero curante nel questionario allegato alla domanda. 3. Negli altri casi, la durata dell'assegno giornaliero si intende illimitata, salvo quanto disposto nell'art. 6. 4. Il richiedente e' obbligato a comunicare tempestivamente all'unita' sanitaria locale competente l'eventuale decesso, gli eventuali cambiamenti dello stato di salute o i cambiamenti di domicilio della persona gravemente non autosufficiente.