Art. 6.
 
   1.   Con   il   decesso   dell'assistito,   o  con  il  riacquisto
dell'autosufficienza da parte del medesimo, cessa  la  corresponsione
del  contributo.  La  corresponsione  cessa  altresi' quando lo stato
generale e la qualita' dell'assistenza da  parte  del  familiare  non
siano piu' considerate adeguate e sufficienti.
   2. Nel caso in cui la persona gravemente non autosufficiente venga
ricoverata  in  una   struttura   sanitaria   pubblica,   privata   o
convenzionata,  oppure  in  una  casa  di  riposo  o  in un centro di
degenza, viene sospesa la corrisponsione dell'assegno giornaliero per
l'intera durata del ricovero.
   3.   A   tal   fine   il   richiedente   e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente  al  servizio  "area   funzionale   e   organizzativa
territorio  e  servizi  zonali"  sia  la data del ricovero che quella
della dimissione,  tramite  idonea  certificazione  rilasciata  dalla
struttura di ricovero.