Art. 6. 1. Con il decesso dell'assistito, o con il riacquisto dell'autosufficienza da parte del medesimo, cessa la corresponsione del contributo. La corresponsione cessa altresi' quando lo stato generale e la qualita' dell'assistenza da parte del familiare non siano piu' considerate adeguate e sufficienti. 2. Nel caso in cui la persona gravemente non autosufficiente venga ricoverata in una struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata, oppure in una casa di riposo o in un centro di degenza, viene sospesa la corrisponsione dell'assegno giornaliero per l'intera durata del ricovero. 3. A tal fine il richiedente e' tenuto a comunicare tempestivamente al servizio "area funzionale e organizzativa territorio e servizi zonali" sia la data del ricovero che quella della dimissione, tramite idonea certificazione rilasciata dalla struttura di ricovero.