Art. 7. L'unita' sanitaria locale e' autorizzata ad eseguire in qualsiasi momento, avvalendosi del proprio personale medico, controlli sullo stato di salute del paziente nonche' sullo stato generale e di qualita' dell'assistenza prestata da parte del familiare. Qualora ritenga che siano mutate le condizioni presenti all'atto dell'assegnazione del contributo, rimette il caso alla commissione di cui all'art. 4 per una nuova valutazione dell'intera situazione. 2. Qualora l'unita' sanitaria locale riscontri la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 6, revoca la concessione del contributo e richiede il rimborso dei contributi liquidati e indebitamente percepiti. ___________ (Omissis).