Art. 7.
 
   L'unita'  sanitaria locale e' autorizzata ad eseguire in qualsiasi
momento, avvalendosi del proprio personale  medico,  controlli  sullo
stato  di  salute  del  paziente  nonche'  sullo  stato generale e di
qualita' dell'assistenza prestata da  parte  del  familiare.  Qualora
ritenga   che   siano   mutate   le   condizioni   presenti  all'atto
dell'assegnazione del contributo, rimette il caso alla commissione di
cui all'art. 4 per una nuova valutazione dell'intera situazione.
   2.  Qualora  l'unita'  sanitaria  locale  riscontri la sussistenza
delle ipotesi di cui all'art. 6, revoca la concessione del contributo
e  richiede  il  rimborso  dei  contributi  liquidati e indebitamente
percepiti.
                             ___________
   (Omissis).