Art. 10. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente, pari a lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 5 dell'elenco n. 3. 2. Le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di cui al precedente comma sono iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitoio 2224203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 30 ottobre 1989 MASSI