Art. 10.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente, pari
a lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione, per pari importo,
dello  stanziamento  di  competenza  e  di cassa del capitolo 5100201
dello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno  1989,
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n.
5 dell'elenco n. 3.
   2.  Le  somme  occorrenti  per  il pagamento degli oneri di cui al
precedente comma sono  iscritte  in  aumento  degli  stanziamenti  di
competenza  e di cassa del capitoio 2224203 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno 1989.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 30 ottobre 1989
 
                                MASSI