Art. 2.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 si provvede nel modo che segue:
     a)  per  l'onere  di  lire  800  milioni, relativo all'anno 1989
mediante riduzione dello  stanziamento  del  capitolo  5100203  dello
stato  di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo
utilizzando quota parte  dell'apposito  accantonamento  di  cui  alla
partita n. 1 dell'elenco n. 5;
     b)  per  gli  oneri  di  lire 1.600 milioni, relativi a ciascuno
degli anni dal 1990 al 1993 e di lire 800 milioni, relativo  all'anno
1994,  mediante  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini dei
bilancio  pluriennale,  a  carico  dello  stesso  capitolo   5100203,
all'uopo  utilizzando  quota parte dell'analogo accantonamento di cui
alla partita n. 1 dell'elenco n. 5;
     c)  gli oneri di lire 800 milioni per l'anno 1994, di lire 1.600
milioni per ciascuno degli anni dal  1995  al  2003  e  di  lire  800
milioni  per  l'anno  2004  faranno carico al bilancio dello Stato ai
sensi dell'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo della  legge  n.
752/1986;
     d)  per  gli  oneri di lire 800 milioni per l'anno 2004, di lire
1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 2005 al 2008 e di lire  800
milioni  per  l'anno  2009, mediante impiego di una quota parte delle
somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del  fondo  per
il   finanziamento  dei  programmi  regionali  di  sviluppo,  di  cui
all'articolo 9 della legge  16  maggio  1970,  n.  281  e  successive
modificazioni e integrazioni.
   2.  Le  somme  occorrenti  per  il  pagamento  del  concorso sugli
interessi dei mutui sono iscritte:
     a)  per  l'anno  1989,  a  carico  del  capitolo  3122225 che si
istituisce nello stato di previsione  della  spesa  dei  bilancio  di
detto  anno, con la denominazione "Concorso sugli interessi dei mutui
contratti per lo sviluppo della proprieta' diretto coltivatrice"  con
lo stanziamento di competenza di lire 800 milioni;
     b)   per   gli   anni   successivi,   a   carico   dei  capitoli
corrispondenti.
   3.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203
sono ridotti di lire 800 milioni.