Art. 3.
               Interventi per i miglioramenti fondiari
 
   1.  Per  le  operazioni di credito agrario riguardanti le opere di
miglioramento fondiario di cui all'articolo 3, primo  comma,  lettera
e)  della  legge  5  luglio 1928, n. 1760 e' autorizzato un limite di
impegno di lire 400 milioni della durata massima  di  quindici  anni,
con  inizio  dall'anno  1989 e termine nell'anno 2003, comportante la
spesa complessiva di lire 6.000 milioni.