Art. 3. Interventi per i miglioramenti fondiari 1. Per le operazioni di credito agrario riguardanti le opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e' autorizzato un limite di impegno di lire 400 milioni della durata massima di quindici anni, con inizio dall'anno 1989 e termine nell'anno 2003, comportante la spesa complessiva di lire 6.000 milioni.