Art. 4.
                             Beneficiari
 
   1.  Possono  beneficiare  dell'aiuto  previsto  dall'articolo  3 i
coltivatori diretti, proprietari o  affittuari,  con  priorita'  alle
giovani  coppie e agli imprenditori agricoli di eta' inferiore o pari
a 40 anni alla data di presentazione della domanda, per  le  seguenti
finalita':
     a)  ampliamento,  riattamento o costruzione di fabbricati rurali
ad uso abitazione a condizione che nella  famiglia  coltivatrice  sia
presente  almeno  una  ULU  a  tempo  pieno e che l'azienda posseduta
consenta almeno un reddito da lavoro  pari  al  65%  del  reddito  di
riferimento di cui al regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797;
     b)   costruzione,   ampliamento   o  riattamento  di  fabbricati
aziendali e strutture  adibite  ad  allevamenti,  ove  si  tratti  di
investimenti  in  aziende  che  soddisfino  le condizioni di cui agli
articoli 2 e 6 del regolamento CEE 797/85,  ai  sensi  e  nei  limiti
previsti dall'articolo 8 dello stesso regolamento.
   2.  Decade  dal  beneficio  chi non presenta, entro tre anni dalla
data di concessione del beneficio stesso, richiesta di abitabilita' o
di agibilita' dell'opera finanziata.