Art. 4. Beneficiari 1. Possono beneficiare dell'aiuto previsto dall'articolo 3 i coltivatori diretti, proprietari o affittuari, con priorita' alle giovani coppie e agli imprenditori agricoli di eta' inferiore o pari a 40 anni alla data di presentazione della domanda, per le seguenti finalita': a) ampliamento, riattamento o costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione a condizione che nella famiglia coltivatrice sia presente almeno una ULU a tempo pieno e che l'azienda posseduta consenta almeno un reddito da lavoro pari al 65% del reddito di riferimento di cui al regolamento CEE 12 marzo 1985, n. 797; b) costruzione, ampliamento o riattamento di fabbricati aziendali e strutture adibite ad allevamenti, ove si tratti di investimenti in aziende che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 6 del regolamento CEE 797/85, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 8 dello stesso regolamento. 2. Decade dal beneficio chi non presenta, entro tre anni dalla data di concessione del beneficio stesso, richiesta di abitabilita' o di agibilita' dell'opera finanziata.