Art. 5.
                        Rinvio a norme statali
 
   1.  Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalita'
della legge 5 luglio 1928, n.  1760  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   2.  Il  tasso  di  interesse  minimo  sui  mutui contratti per gli
interventi  di  miglioramento  fondiario  da  porsi  a   carico   dei
beneficiari,  e'  quello  stabilito con D.P.C.M. 29 novembre 1985, ai
sensi dell'articolo 109, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio  1977,  n.
616.