Art. 5. Rinvio a norme statali 1. Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalita' della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il tasso di interesse minimo sui mutui contratti per gli interventi di miglioramento fondiario da porsi a carico dei beneficiari, e' quello stabilito con D.P.C.M. 29 novembre 1985, ai sensi dell'articolo 109, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.