Art. 6.
                     Contributo in conto capitale
 
   1.  In alternativa al concorso negli interessi per la costruzione,
l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione
puo'  essere  concesso un contributo in conto capitale fino al 30 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque  fino  ad  una
spesa massima di lire 90 milioni.
   2.   Per   la  costruzione,  l'ampliamento  o  il  riattamento  di
fabbricati aziendali e strutture adibite ad allevamenti il contributo
di  cui  al  comma  1 puo' essere concesso nei limiti stabiliti dagli
articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85, fino  alla  disponibilita'
di lire 50 milioni;
   3.  Per  la  concessione  del  contributo  di  cui  al comma 1, e'
autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 2.000 milioni.