Art. 6. Contributo in conto capitale 1. In alternativa al concorso negli interessi per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione puo' essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque fino ad una spesa massima di lire 90 milioni. 2. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati aziendali e strutture adibite ad allevamenti il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso nei limiti stabiliti dagli articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85, fino alla disponibilita' di lire 50 milioni; 3. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 2.000 milioni.