Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui ali'articolo 3 si provvede nel modo che segue: a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100203 dello stato di previsione di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5; b) per l'onere di lire 400 milioni, relativo a ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100203 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5; c) gli oneri di lire 400 milioni relativi a ciascuno degli anni dal 1994 al 2003 faranno carico al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma della legge n. 752/1986. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di opere di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 4 dell'elenco n. 3. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative ai benefici previsti dagli articoli 3 e 6 sono iscritte, rispettivamente: a) per l'anno 1989, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con le controindicate denominazioni e stanziamenti di competenza: capitolo 2214208 "Concorso sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, secondo le modalita' della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni" lire 400 milioni; capitolo 2214209 "Contributo in capitale nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile, in favore dei proprietari ed affittuari, per la costruzione, ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione" lire 2.000 milioni. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 e del capitolo 5100203 sono ridotti, rispettivamente di lire 2.000 milioni e di lire 400 milioni.