Art. 7.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
spesa di cui ali'articolo 3 si provvede nel modo che segue:
     a)  per  l'onere  di  lire  400  milioni, relativo all'anno 1989
mediante riduzione dello  stanziamento  del  capitolo  5100203  dello
stato  di  previsione di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte
dell'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco  n.
5;
     b)  per  l'onere  di lire 400 milioni, relativo a ciascuno degli
anni  dal  1990  al  1993,  mediante  riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio pluriennale, a carico dello stesso
capitolo 5100203 all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento
di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 5;
     c)  gli oneri di lire 400 milioni relativi a ciascuno degli anni
dal 1994 al 2003 faranno carico al  bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 3, secondo comma della legge n. 752/1986.
   2.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'autorizzazione di
opere di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede mediante riduzione,
per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato
di previsione della spesa del  bilancio  per  l'anno  1989,  all'uopo
utilizzando  l'apposito  accantonamento  di  cui  alla  partita  n. 4
dell'elenco n. 3.
   3.  Le  somme  occorrenti per il pagamento delle spese relative ai
benefici   previsti   dagli   articoli   3   e   6   sono   iscritte,
rispettivamente:
     a)  per  l'anno  1989,  a  carico  dei  seguenti capitoli che si
istituiscono nello stato di previsione della spesa  del  bilancio  di
detto  anno,  con  le  controindicate denominazioni e stanziamenti di
competenza:
     capitolo  2214208  "Concorso sugli interessi dei mutui contratti
per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, secondo  le
modalita'   della   legge   5  luglio  1928,  n.  1760  e  successive
modificazioni e integrazioni" lire 400 milioni;
     capitolo  2214209  "Contributo  in capitale nella misura massima
del  30%  della  spesa  riconosciuta  ammissibile,  in   favore   dei
proprietari  ed  affittuari,  per  la  costruzione,  ampliamento o il
riattamento di  fabbricati  rurali  ad  uso  abitazione"  lire  2.000
milioni.
   4.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201
e del capitolo 5100203 sono ridotti, rispettivamente  di  lire  2.000
milioni e di lire 400 milioni.