Art. 8.
               Modifica della legge regionale n. 20/85
                      e successive modificazioni
 
   1.  Le  associazioni  degli  allevatori  e i concorsi fitosanitari
riconosciuti dalla Regione, per le finalita' di  cui  all'articolo  5
della  L.R. 30 aprile 1985, n. 20 possono richiedere il finanziamento
di specifici progetti secondo le  procedure  di  cui  all'articolo  7
della stessa legge.
   2.  L'articolo 11 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e l'articolo 24
della L.R. 23 dicembre 1986, n. 28 sono abrogati.
   3.  Il secondo comma dell'articolo 8 della L.R. 30 aprile 1985, n.
20 e' cosi' modificato:
   "Il  contributo regionale per ciascuna unita' tecnica impiegata e'
pari a  20  mila  ecu  per  anno  e  comunque  l'ammontare  di  detto
contributo  non  puo'  superare  il  90%  della spesa complessiva del
progetto".