Art. 8. Modifica della legge regionale n. 20/85 e successive modificazioni 1. Le associazioni degli allevatori e i concorsi fitosanitari riconosciuti dalla Regione, per le finalita' di cui all'articolo 5 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 possono richiedere il finanziamento di specifici progetti secondo le procedure di cui all'articolo 7 della stessa legge. 2. L'articolo 11 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e l'articolo 24 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 28 sono abrogati. 3. Il secondo comma dell'articolo 8 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e' cosi' modificato: "Il contributo regionale per ciascuna unita' tecnica impiegata e' pari a 20 mila ecu per anno e comunque l'ammontare di detto contributo non puo' superare il 90% della spesa complessiva del progetto".