Art. 9. Interventi per la telefonia 1. Al fine di continuare la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole prevista dall'articolo 2 della L.R. 9 marzo 1981, n. 5 e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi ai coltivatori che abbiano presentato domanda entro la data di entrata in vigore della presente legge.