Art. 9.
                     Interventi per la telefonia
 
   1.  Al  fine  di  continuare la diffusione del servizio telefonico
nelle zone agricole prevista dall'articolo 2 della L.R. 9 marzo 1981,
n.  5 e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 500 milioni per
la concessione di contributi ai coltivatori  che  abbiano  presentato
domanda entro la data di entrata in vigore della presente legge.