Art. 2.
                Autorizzazione al versamento di quote
 
   1.   Il   Mediocredito   Trentino-Alto   Adige,   in  deroga  alle
disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio  statuto,
e'  autorizzato  a  versare  alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  una  quota,   fino   alla
concorrenza  massima  rispettivamente  di lire 3.380 milioni, di lire
3.380 milioni e di lire 3.337 milioni, dei dividendi  accantonati  al
15  aprile  1989  sui  fondi  di riserva speciali istituiti presso lo
stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi.