Art. 2. Autorizzazione al versamento di quote 1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, e' autorizzato a versare alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di lire 3.380 milioni, di lire 3.380 milioni e di lire 3.337 milioni, dei dividendi accantonati al 15 aprile 1989 sui fondi di riserva speciali istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi.