Art. 2. Dell'oggetto e svolgimento dei rilievi 1. La lettera c) dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1985, n. 3, e' sostituita dalla seguente: " c) di inserire nella Sezione I le particelle che costituiscono Masi Chiusi ai sensi della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, e' successive modificazioni ed integrazioni;".