Art. 2.
                Dell'oggetto e svolgimento dei rilievi
 
   1.  La lettera c) dell'articolo 13 della legge regionale 1› agosto
1985, n. 3, e' sostituita dalla seguente:
   "  c)  di inserire nella Sezione I le particelle che costituiscono
Masi Chiusi ai sensi della legge  provinciale  di  Bolzano  29  marzo
1954, n. 1, e' successive modificazioni ed integrazioni;".