la seguente legge: Art. 1. Si considerano beneficiari degli interventi di cui alla legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 i sottoindicati soggetti: a) persone che, per nascita o in seguito ad evento morboso o traumatico, comunque intervento, presentino una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali, con conseguenti difficolta' di apprendimento, di relazione e di inserimento lavorativo. Apposita certificazione deve attestare il carattere dell'handicap e la residua capacita' di poter svolgere attivita' lavorativa. I portatori di handicap di natura fisica o sensoriale devono risultare iscritti nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro. b) i soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 e i soggetti che abusano di bevande alcooliche, gia' o in regolare trattamento presso il servizio di salute mentale della competente Unita' sanitaria locale; c) gli ex degenti in istituti psichiatrici e i soggetti affetti da malattie mentali gia' o in regolare trattamento presso il servizio di salute mentale della competente Unita' sanitaria locale; d) i soggetti che siano stati sottoposti a una detenzione cautelare almeno fino a sei mesi o che siano stati sottoposti a misure alternative alla detenzione o abbiano scontato la pena per almeno sei mesi.