Art. 2. 1. L'appartenenza dei soggetti alle categorie di cui all'art. 2 legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 viene attestata con apposita certificazione. Le certificazioni per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), f) dell'art. 2 della medesima legge devono essere rilasciate dai servizi della Unita' sanitaria locale competente. 2. Per i soggetti di cui alla lettera f) e' necessaria inoltre la certificazione di iscrizione nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro rilasciata dal competente ufficio. 3. Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) le certificazioni devono essere rilasciate: a) per quanto concerne la lettera d) dall'istituto presso il quale la persona e' rimasta detenuta, oppure dall'autorita' gudiziaria competente; b) per i soggetti di cui alla lettera e) dall'autorita' giudiziaria competente.