Art. 2.
 
   1.  L'appartenenza  dei  soggetti alle categorie di cui all'art. 2
legge regionale 4 luglio 1988, n. 30  viene  attestata  con  apposita
certificazione.  Le certificazioni per i soggetti di cui alle lettere
a), b), c),  f)  dell'art.  2  della  medesima  legge  devono  essere
rilasciate dai servizi della Unita' sanitaria locale competente.
  2.  Per  i soggetti di cui alla lettera f) e' necessaria inoltre la
certificazione di iscrizione nelle liste provinciali per l'avviamento
obbligatorio al lavoro rilasciata dal competente ufficio.
   3.  Per  i soggetti di cui alle lettere d) ed e) le certificazioni
devono essere rilasciate:
     a)  per  quanto  concerne  la lettera d) dall'istituto presso il
quale  la  persona  e'  rimasta   detenuta,   oppure   dall'autorita'
gudiziaria competente;
     b)  per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  e)  dall'autorita'
giudiziaria competente.