Art. 3.
 
   1.  Beneficeranno  degli  incentivi  di cui alla legge regionale 4
luglio 1988, n.  30,  con  priorita',  le  aziende  con  meno  di  36
dipendenti  e non soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482 sul collocamento obbligatorio.
   Non   verranno   prese   in   considerazione   le  cooperative  di
solidarieta' sociale per le quali sono previsti interventi  specifici
con altra legge regionale.
   2.  Ulteriori criteri di priorita' di cui all'art. 5, sesto comma,
della legge regionale 4 luglio  1988,  n.  30  saranno  disposti  con
provvedimento   integrativo   del  presente  regolamento  sulla  base
dell'esperienza acquisita in fase di prima attuazione della legge.
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della  regione  a  norma  dell'art.  55  dello  statuto  ed
entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
    Genova, addi' 14 luglio 1989
 
                               MAGNANI