Art. 3. 1. Beneficeranno degli incentivi di cui alla legge regionale 4 luglio 1988, n. 30, con priorita', le aziende con meno di 36 dipendenti e non soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 sul collocamento obbligatorio. Non verranno prese in considerazione le cooperative di solidarieta' sociale per le quali sono previsti interventi specifici con altra legge regionale. 2. Ulteriori criteri di priorita' di cui all'art. 5, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 saranno disposti con provvedimento integrativo del presente regolamento sulla base dell'esperienza acquisita in fase di prima attuazione della legge. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Genova, addi' 14 luglio 1989 MAGNANI