Art. 19. Collaborazione dell'ente parco alla formazione del piano per la difesa dagli incendi 1. L'area dei singoli parchi regionali costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 47, e l'ente parco collabora mediante le opportune proposte, per quanto di competenza, alla formazione ed all'aggiornamento del piano regionale per la difesa dagli incendi. 2. Il presidente dell'ente parco sovraintende, per l'area di competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi, ferme restando le competenze tecniche degli organi forestali. 3. Il presidente dell'ente parco, fermi restando i poteri della Regione, e' delegato in caso di urgenza a dichiarare lo stato di grave pericolosita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47.