Art. 39. Disposizione transitoria 1. Nelle more della redazione dei piani di assestamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 l'Amministrazione forestale provvede alla esecuzione degli interventi nel settore forestale sulla base dei programmi annuali da redigersi ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, tenuto conto delle garanzie occupazionali previste dall'articolo 28 della presente legge.