Art. 11.
                      Cancellazione dall'elenco
 
   1.  Sono cancellate dall'elenco, con provvedimento del comitato di
gestione, le ditte per le quali si sia verificato  uno  dei  seguenti
casi:
     a)  grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione di forniture o
servizi;
     b)  condanna  a  carico  del  personale  di  cui al punto b) del
precedente art. 10, per qualsiasi reato che per la sua natura  o  per
la  sua gravita' faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di
natura morale necessari per l'iscrizione nell'elenco;
     c) fallimento, liquidazione e cessazione di attivita';
     d)  domanda  di cancellazione dall'elenco presentata dalla ditta
iscritta;
     e)  procedimento  di  prevenzione  in corso per violazione della
legge 13 settembre  1982,  n.  646,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   2. Le ditte cancellate dall'elenco non potranno chiedere di essere
reiscritte prima che  siano  trascorsi  tre  anni  dall'adozione  del
relativo provvedimento.