Art. 11. Cancellazione dall'elenco 1. Sono cancellate dall'elenco, con provvedimento del comitato di gestione, le ditte per le quali si sia verificato uno dei seguenti casi: a) grave negligenza e/o malafede nell'esecuzione di forniture o servizi; b) condanna a carico del personale di cui al punto b) del precedente art. 10, per qualsiasi reato che per la sua natura o per la sua gravita' faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione nell'elenco; c) fallimento, liquidazione e cessazione di attivita'; d) domanda di cancellazione dall'elenco presentata dalla ditta iscritta; e) procedimento di prevenzione in corso per violazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le ditte cancellate dall'elenco non potranno chiedere di essere reiscritte prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del relativo provvedimento.