Art. 15.
                             Norma finale
 
   1.  Le norme previste dalla presente legge relative all'elenco dei
fornitori verranno adeguate alle  disposizioni  impartite  a  livello
nazionale ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 22 aprile 1989
 
                                LANDI
 
  Il visto del Commissario di Governo e' stato apposto il 23 febbraio
1989.
 
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   (Omissis).