Art. 15. Norma finale 1. Le norme previste dalla presente legge relative all'elenco dei fornitori verranno adeguate alle disposizioni impartite a livello nazionale ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 22 aprile 1989 LANDI Il visto del Commissario di Governo e' stato apposto il 23 febbraio 1989. ------- (Omissis).