Art. 2. Capitolati d'oneri 1. La Regione puo' emanare capitolati d'oneri-tipo per i contratti delle unita' sanitarie locali relativi all'acquisizione di beni e servizi. 2. E' approvato il capitolato d'oneri generali-tipo di cui all'allegato B. 3. I capitolati d'oneri speciali-tipo nonche' le modificazioni ai capitolato di cui al precedente comma sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.