Art. 2.
                          Capitolati d'oneri
 
   1. La Regione puo' emanare capitolati d'oneri-tipo per i contratti
delle unita' sanitarie locali relativi  all'acquisizione  di  beni  e
servizi.
   2. E' approvato il capitolato d'oneri generali-tipo di cui
all'allegato B.
   3.  I capitolati d'oneri speciali-tipo nonche' le modificazioni ai
capitolato  di  cui  al   precedente   comma   sono   approvati   con
deliberazione del Consiglio regionale.