Art. 3.
      Albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali
 
   1.  E'  istituito,  ai  sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, l'albo regionale dei fornitori delle  unita'  sanitarie
locali,  distinto per le categorie e le classi merceologiche indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
   2. l'albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali e'
tenuto  presso  l'Assessorato  alla  sanita'  ed  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
   3.  Nell'albo  sono  iscritte le ditte contenute negli elenchi dei
fornitori delle unita' sanitarie locali di cui ai successivi articoli
e  sono annotati gli aggiornamenti, le sospensioni e le cancellazioni
disposte dalle unita' sanitarie locali. Di tali  variazioni  e'  data
notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
   4.  Nelle  annotazioni e comunicazioni relative alle sospensioni e
cancellazioni  devono  essere  evidenziati   i   motivi   che   hanno
determinato il provvedimento da parte dell'unita' sanitaria locale.