Art. 3. Albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, l'albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali, distinto per le categorie e le classi merceologiche indicate nella tabella A allegata alla presente legge. 2. l'albo regionale dei fornitori delle unita' sanitarie locali e' tenuto presso l'Assessorato alla sanita' ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 3. Nell'albo sono iscritte le ditte contenute negli elenchi dei fornitori delle unita' sanitarie locali di cui ai successivi articoli e sono annotati gli aggiornamenti, le sospensioni e le cancellazioni disposte dalle unita' sanitarie locali. Di tali variazioni e' data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 4. Nelle annotazioni e comunicazioni relative alle sospensioni e cancellazioni devono essere evidenziati i motivi che hanno determinato il provvedimento da parte dell'unita' sanitaria locale.