Art. 6.
                            Documentazione
 
   1.   La   domanda  deve  essere  corredata  dei  documenti  e  dei
certificati di seguito elencati:
     a)   certificato   di  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  (Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  ed   agricoltura)   o   all'albo
nazionale dei costruttori;
     b)  per  le  cooperative:  certificato  comprovante l'iscrizione
negli appositi registri, a norma di legge;
     c)  dchiarazione  del  legale  rappresentante nel rispetto delle
vigenti norme sul bollo, rilasciata nelle forme di cui alla  legge  4
gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesti:
     1)  di  non  aver  subito  condanne,  con  sentenza  passata  in
giudicato,  per  qualsiasi   reato   che   incida   sulla   moralita'
professionale o per delitti finanziari;
     2) che la ditta:
      I)  non  si  trovi  in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attivita' o di concordato preventivo e che non vi e' in
corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
      II)  e'  in  regola  con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
      III)  e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
      IV) non ha commesso irregolarita' nelle pubbliche forniture;
     3)  il  volume  di affari annuo denunciato al competente ufficio
I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) negli ultimi tre anni.
   2.  A  dimostrazione  della  capacita' tecnica e finanziaria della
ditta il richiedente nella  suddetta  dichiarazione  dovra'  altresi'
fornire notizie circa:
     a)  l'impostazione  organizzativa dell'impresa, la dotazione del
personale dipendente nonche' l'attrezzatura tecnica posseduta;
     b)  l'importo  globale delle forniture e l'importo relativo alle
forniture identiche a quelle oggetto della domanda, realizzate  negli
ultimi tre esercizi.
   3.  I  certificati di cui alle lettere a) e b) del primo comma del
presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore  a
tre mesi da quella della domanda.