Art. 8.
                      Procedure per l'iscrizione
 
   1. All'elenco dei fornitori viene data idonea pubblicita' mediante
avviso nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lazio  nonche'  sul
almeno  un quotidiano a carattere nazionale e su almeno un quotidiano
avente particolare diffusione  nell'ambito  territoriale  dell'unita'
sanitaria locale.
   2.   Entro   sessanta  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande,  il  competente  servizio  dell'unita'
sanitaria locale esamina le domande pervenute e seleziona le ditte da
iscrivere nell'elenco sulla base dei requisiti previsti dal  presente
regolamento. Alle ditte le cui domande risulteranno essere carenti di
documentazione, possono essere richieste integrazioni da trasmettersi
entro trenta giorni dalla richiesta medesima.
   3.  L'iscrizione  e'  disposta  con  provvedimento del comitato di
gestione.
   4. Alle ditte non ammesse viene data apposita comunicazione.
   5.  L'elenco  viene  aggiornato  con periodicita' annuale entro il
mese di ottobre tenendo conto delle domande  pervenute  entro  il  30
settembre di ciascun anno.