Art. 8. Procedure per l'iscrizione 1. All'elenco dei fornitori viene data idonea pubblicita' mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio nonche' sul almeno un quotidiano a carattere nazionale e su almeno un quotidiano avente particolare diffusione nell'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale. 2. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, il competente servizio dell'unita' sanitaria locale esamina le domande pervenute e seleziona le ditte da iscrivere nell'elenco sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento. Alle ditte le cui domande risulteranno essere carenti di documentazione, possono essere richieste integrazioni da trasmettersi entro trenta giorni dalla richiesta medesima. 3. L'iscrizione e' disposta con provvedimento del comitato di gestione. 4. Alle ditte non ammesse viene data apposita comunicazione. 5. L'elenco viene aggiornato con periodicita' annuale entro il mese di ottobre tenendo conto delle domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno.