Art. 9.
                         V a r i a z i o n i
 
   1.  Entro  trenta  giorni  dal verificarsi di eventuali variazioni
delle situazioni documentate o dichiarate  ai  sensi  dei  precedenti
articoli   2   e  3,  le  ditte  iscritte  nell'elenco  devono  darne
comunicazione alle unita'  sanitarie  locali  nei  cui  elenchi  sono
inserite.