Art. 3. 1. Il Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di cui al primo comma del precedente articolo, concede al comune di Guidonia Montecelio, nella misura dell'80 per cento, il finanziamento ed assumere i relativi impegni nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione. 2. L'erogazione del rimanente 20 per cento del finanziamento regionale avverra' previa documentazione da parte del comune di Guidonia Montecelio di apposito atto deliberativo esecutivo che approva la regolare esecuzione delle opere.