Art. 3.
 
   1.  Il  Presidente della Giunta regionale, in base alla domanda di
cui al primo comma del precedente  articolo,  concede  al  comune  di
Guidonia Montecelio, nella misura dell'80 per cento, il finanziamento
ed assumere i relativi impegni nei limiti dello stanziamento previsto
nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione.
   2.  L'erogazione  del  rimanente  20  per  cento del finanziamento
regionale avverra' previa  documentazione  da  parte  del  comune  di
Guidonia  Montecelio  di  apposito  atto  deliberativo  esecutivo che
approva la regolare esecuzione delle opere.