Art. 4.
 
   1.  Per  le  finalita'  di  cui  alla presente legge, nel bilancio
regionale  1989  e'  istituito  il  capitolo  n.  10010   denominato:
"Contributo  al comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione di
opere igienico-sanitario nelle aree di  insediamento  spontaneo"  con
uno stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni.
   2.  Alla  copertura della spesa prevista si provvede con riduzione
di  pari  importo,  dal  bilancio  regionale  per  il   1989,   dello
stanziamento  iscritto al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera h),
che presenta la necessaria disponibilita'.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 25 maggio 1989
 
                                LANDI
 
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 maggio
1989.