Art. 4. 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, nel bilancio regionale 1989 e' istituito il capitolo n. 10010 denominato: "Contributo al comune di Guidonia Montecelio per la realizzazione di opere igienico-sanitario nelle aree di insediamento spontaneo" con uno stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni. 2. Alla copertura della spesa prevista si provvede con riduzione di pari importo, dal bilancio regionale per il 1989, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera h), che presenta la necessaria disponibilita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 25 maggio 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 maggio 1989.