IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Nell'ambito  delle  competenze  trasferite  con  l'art. 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  in
materia  di  cantieri di lavoro, la Regione, per alleviare i problemi
posti dalla situazione occupazionale nelle zone dove il  fenomeno  e'
piu'  grave  per  quantita'  e  qualita',  interviene  per l'utilizzo
temporaneo e straordinario dei lavoratori  disoccupati  di  cui  alla
prima  classe  dell'art.  10  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56,
iscritti nelle liste di collocamento.