IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Nell'ambito delle competenze trasferite con l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cantieri di lavoro, la Regione, per alleviare i problemi posti dalla situazione occupazionale nelle zone dove il fenomeno e' piu' grave per quantita' e qualita', interviene per l'utilizzo temporaneo e straordinario dei lavoratori disoccupati di cui alla prima classe dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, iscritti nelle liste di collocamento.