Art. 2.
                          I n c e n t i v i
 
   1.  Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 1,
la Regione concede ai comuni o loro consorzi, alle province  ed  alle
comunita'  montane  con alto tasso di disocuppazione, contributi, nei
limiti  degli  stanziamenti  previsti  nel  bilancio  regionale,  per
l'apertura e la gestione di cantieri scuola e di lavoro.
   2. Con deliberazione del Consiglio regionale, la Regione determina
annualmente la misura dell'indennita' giornaliera da corrispondere ai
disoccupati  impiegati nei cantieri scuola e di lavoro e la parte che
puo' essere finanziata dalla Regione che  comunque  non  puo'  essere
superiore al 50 per cento.