Art. 2. I n c e n t i v i 1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 1, la Regione concede ai comuni o loro consorzi, alle province ed alle comunita' montane con alto tasso di disocuppazione, contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e di lavoro. 2. Con deliberazione del Consiglio regionale, la Regione determina annualmente la misura dell'indennita' giornaliera da corrispondere ai disoccupati impiegati nei cantieri scuola e di lavoro e la parte che puo' essere finanziata dalla Regione che comunque non puo' essere superiore al 50 per cento.