Art. 3.
                Domanda di autorizzazione a contributo
 
   1.   Entro   sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale della  regione  Lazio  della  deliberazione  del
Consiglio regionale di cui al precedente art. 2, gli enti indicati al
primo comma del citato art. 2 possono presentare alla Regione domanda
corredata da uno o piu' progetti, per l'apertura di cantieri scuola e
di lavoro per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore
a dodici mesi, prorogabile eccezionalmente a diciotto mesi qualora lo
richiedano particolari caratteristiche delle opere e dei  servizi  da
realizzare.
   2. Il progetto deve contenere:
     a)  una  relazione sulla situazione occupazionale del territorio
di competenza;
     b)  la  descrizione dettagliata delle inziative che si intendono
attuare corredate dagli eventuali elementi tecnico-progettuali;
     c)  le  modalita'  di  svolgimento dell'attivita' lavorativa con
l'indicazione del personale addetto alla sua direzione e controllo  e
delle attitudini professionali di cui e' fornito;
     d)  il  numero dei lavoratori che si intende utilizzare, le loro
caratteristiche e le modalia' per la loro individuazione;
     e)  la  durata del cantiere in mesi con il numero delle giornate
lavorative;
     f) gli oneri finanziari e la loro copertura distinti in spese di
impianto, esercizio, indennita' ai lavoratori,  oneri  previdenziali,
assistenziali e assicurativi.
   3.  Qualora  per  la  realizzazione  delle iniziative inserite nel
progetto siano richieste autorizzazioni, abilitazioni, pareri tecnici
o  comunque  atti  preliminari  di  competenza  di altri enti, l'ente
locale deve dichiarare  di  averli  acquisiti  o  comunque  richiesti
iniziando  le  relative  procedure.  In questo caso gli atti predetti
devono essere acquisiti entro sessanta giorni dalla data di  scadenza
della domanda di apertura del cantiere scuola e di lavoro.