Art. 3. Domanda di autorizzazione a contributo 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio della deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2, gli enti indicati al primo comma del citato art. 2 possono presentare alla Regione domanda corredata da uno o piu' progetti, per l'apertura di cantieri scuola e di lavoro per un periodo non inferiore a quattro mesi e non superiore a dodici mesi, prorogabile eccezionalmente a diciotto mesi qualora lo richiedano particolari caratteristiche delle opere e dei servizi da realizzare. 2. Il progetto deve contenere: a) una relazione sulla situazione occupazionale del territorio di competenza; b) la descrizione dettagliata delle inziative che si intendono attuare corredate dagli eventuali elementi tecnico-progettuali; c) le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa con l'indicazione del personale addetto alla sua direzione e controllo e delle attitudini professionali di cui e' fornito; d) il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, le loro caratteristiche e le modalia' per la loro individuazione; e) la durata del cantiere in mesi con il numero delle giornate lavorative; f) gli oneri finanziari e la loro copertura distinti in spese di impianto, esercizio, indennita' ai lavoratori, oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. 3. Qualora per la realizzazione delle iniziative inserite nel progetto siano richieste autorizzazioni, abilitazioni, pareri tecnici o comunque atti preliminari di competenza di altri enti, l'ente locale deve dichiarare di averli acquisiti o comunque richiesti iniziando le relative procedure. In questo caso gli atti predetti devono essere acquisiti entro sessanta giorni dalla data di scadenza della domanda di apertura del cantiere scuola e di lavoro.