Art. 4.
                      Concessione del contributo
 
   1.   Entro   sessanta   giorni   dal  termine  di  scadenza  della
presentazione  delle  domande,  la  Giunta   regionale   formula   la
graduatoria   dei  progetti  presentati  sulla  base  delle  seguenti
priorita':
     a) progetti relativi ad aree territoriali che presentano livelli
di disoccupazione giovanile piu' elevata in relazione alle condizioni
socio-economiche;
     b)   progetti   predisposti  di  intesa  con  le  organizzazioni
sindacali territoriali e di categoria aderenti ad organismi sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
     c)  progetti  che  utilizzano  manodopera femminile in relazione
alle percentuali occupazionali e di disoccupazione locali;
     d)  progetti che prevedono l'utilizzo dei lavoratori in stato di
emarginazione o svantaggio sociale;
     e)  progetti  di  intervento nei settori dei beni culturali (con
particolare   riguardo   ai   beni   monumentali   e   archeologici),
dell'ecologia, dell'ambiente, dell'energia, dei lavori amministrativi
eccezionali, dei servizi sociali, delle  attivita'  culturali  e  del
tempo libero.
   2.  Sulla  base  della  graduatoria,  la Giunta regionale rilascia
l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere e concede,
nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i relativi contributi.
   3.  Il  50  per  cento  del  contributo  regionale e' liquidato al
ricevimento della dichiarazione di apertura del  cantiere,  che  deve
avvenire entro tre mesi dall'autorizzazione e ammissione a contributo
da parte della Regione.
   4.  Il  restante  50  per  cento e' liquidato su presentazione del
rendiconto e della relazione sull'attivita' svolta.
   5.  Il contributo e' revocato se i finanziamenti concessi non sono
utilizzati secondo le finalita' richieste nei progetti; decade se  il
cantiere  non  e'  aperto  nei  termini indicati dal precedente terzo
comma o risulti comunque impossibile il suo utilizzo.
   6.  I  contributi  revocati  o decaduti possono essere utilizzati,
entro l'esercizio  finanziario,  per  il  finanziamento  di  progetti
ritenuti ammissibili che non hanno ottenuto contributi.
   7.   La  Giunta  regionale  puo'  disporre  controlli  durante  la
realizzazione  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento  e   chiedere
ulteriore  documentazione  in  ordine  all'avvenuta realizzazione dei
progetti stessi.