Art. 6. Condizioni per l'impiego nei cantieri scuola e di lavoro 1. I lavoratori disoccupati indicati nel precedente art. 1 che vengono impiegati nei cantieri scuola e di lavoro mantengono la posizione giuridica di disoccupati e l'iscrizione nelle liste degli uffici di collocamento con la pertecipazione alle chiamate pubbliche. 2. L'impiego nei cantieri scuola e di lavoro non crea rapporto d'impiego con l'ente locale ne' costituisce titolo preferenziale per assunzioni negli enti stessi neanche se effettuate attraverso pubblici concorsi. 3. L'attivita' lavorativa espletata nel cantiere scuola e di lavoro comprende anche i momenti formativi.