Art. 6.
       Condizioni per l'impiego nei cantieri scuola e di lavoro
 
   1.  I  lavoratori  disoccupati  indicati nel precedente art. 1 che
vengono impiegati nei cantieri  scuola  e  di  lavoro  mantengono  la
posizione  giuridica  di disoccupati e l'iscrizione nelle liste degli
uffici di collocamento con la pertecipazione alle chiamate pubbliche.
   2.  L'impiego  nei  cantieri  scuola e di lavoro non crea rapporto
d'impiego con l'ente locale ne' costituisce titolo preferenziale  per
assunzioni   negli  enti  stessi  neanche  se  effettuate  attraverso
pubblici concorsi.
   3.  L'attivita'  lavorativa  espletata  nel  cantiere  scuola e di
lavoro comprende anche i momenti formativi.