Art. 7.
                 Trattamento economico dei lavoratori
 
   1.  Ai lavoratori impiegati nei cantieri scuola e di lavoro spetta
l'indennita' giornaliera nella misura fissata dalla deliberazione del
Consiglio regionale di cui al precedente art. 2.
   2.  Sono  a  carico  degli  enti  locali  gli oneri previdenziali,
assistenziali ed assicurativi ai quali si applicano  le  disposizioni
della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni.