Art. 7. Trattamento economico dei lavoratori 1. Ai lavoratori impiegati nei cantieri scuola e di lavoro spetta l'indennita' giornaliera nella misura fissata dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al precedente art. 2. 2. Sono a carico degli enti locali gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai quali si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni.