Art. 8.
                       Disposizioni transitorie
 
   1.  Nella  prima  applicazione della presente legge le domande per
l'apertura ed il  finanziamento  dei  cantieri  scuola  e  di  lavoro
possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa.
   2.   L'indennita'  giornaliera  da  corrispondere  ai  disoccupati
impiegati nei cantieri scuola e di lavoro e' fissata  in  L.  35.000,
finanziabile al 50 per cento da parte della Regione.