Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per l'apertura ed il finanziamento dei cantieri scuola e di lavoro possono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. L'indennita' giornaliera da corrispondere ai disoccupati impiegati nei cantieri scuola e di lavoro e' fissata in L. 35.000, finanziabile al 50 per cento da parte della Regione.