Art. 9.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge e'
valutato in lire 1.700 milioni per  l'anno  1989  ed  in  lire  2.000
milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
   2.  Nel  bilancio di previsione per l'anno 1989 viene istituito il
capitolo n. 07707 denominato: "Contributi agli  enti  locali  per  il
finanziamento  di  progetti  per  l'apertura  di cantieri scuola e di
lavoro" con lo stanziamento di competenza di lire 1.700 milioni.
   3.  All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari
importo del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera i) "Fondo globale
per  il  finanziamento del programma regionale per l'occupazione" del
medesimo bilancio 1989.
   4. Per i due anni successivi lo stanziamento di lire 2.000 milioni
ciascuno  verra'  iscritto  nel  capitolo  corrispondente  a   quello
istituito  con  il  secondo  comma  del  presente  articolo e l'onere
relativo trova copertura  nelle  leggi  concernenti  le  disposizioni
finanziarie per la redazione dei bilanci dei rispettivi esercizi 1990
e 1991.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 25 maggio 1989
 
                                LANDI
 
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 maggio
1989.