Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 ed in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 2. Nel bilancio di previsione per l'anno 1989 viene istituito il capitolo n. 07707 denominato: "Contributi agli enti locali per il finanziamento di progetti per l'apertura di cantieri scuola e di lavoro" con lo stanziamento di competenza di lire 1.700 milioni. 3. All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera i) "Fondo globale per il finanziamento del programma regionale per l'occupazione" del medesimo bilancio 1989. 4. Per i due anni successivi lo stanziamento di lire 2.000 milioni ciascuno verra' iscritto nel capitolo corrispondente a quello istituito con il secondo comma del presente articolo e l'onere relativo trova copertura nelle leggi concernenti le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci dei rispettivi esercizi 1990 e 1991. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 25 maggio 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 maggio 1989.