IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  personale  proveniente  da enti ospedalieri disciolti gia'
inquadrato nei ruoli della regione Lazio ai sensi dell'art.  4  della
legge   regionale   20   agosto   1979,   n.   57,   in   alternativa
all'inquadramento effettuato puo', a domanda da prodursi entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, essere
reinquadrato secondo  i  criteri  e  le  modalita'  previsti  per  il
personale  gia'  inquadrato ai sensi della legge regionale 14 gennaio
1983, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.