IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il personale proveniente da enti ospedalieri disciolti gia' inquadrato nei ruoli della regione Lazio ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, in alternativa all'inquadramento effettuato puo', a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere reinquadrato secondo i criteri e le modalita' previsti per il personale gia' inquadrato ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1983, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.