Art. 2. 1. L'onere finanziario per l'applicazione della presente legge, previsto in L. 3.000.000, gravera' in termini di competenza, sul capitolo 27205 del bilancio di previsione 1989, che presenta la necessaria disponibilita'. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 9 giugno 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 maggio 1989.