Art. 2.
 
   1.  L'onere  finanziario  per l'applicazione della presente legge,
previsto in L. 3.000.000, gravera'  in  termini  di  competenza,  sul
capitolo  27205  del  bilancio  di  previsione  1989, che presenta la
necessaria disponibilita'.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 9 giugno 1989
 
                                LANDI
 
  Il  visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 maggio
1989.