IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  lettere  b),  c),  d)  ed  e)  dell'articolo  1 della legge
provinciale 9 aprile 1973, n. 13 sono sostituite dalle seguenti:
    "  b)  la  partecipazione  al  capitale delle imprese, aventi per
oggetto le finalita' di cui alla precedente lettera a), costituite in
forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata;
     c)  la  partecipazione  in  societa',  consorzi o enti, operanti
anche a livello extraprovinciale, che svolgano  attivita'  economica,
finanziaria  o  promozionale dell'imprenditoria trentina di specifico
interesse dell'economia provinciale;
     d)   l'assistenza   finanziaria   sussidiaria,  nella  forma  di
fidejussione o  di  altre  garanzie,  nonche'  la  sottoscrizione  di
prestiti  obbligazionari  e  la  stipula  di  contratti  di locazione
finanziaria nei confronti  delle  societa'  di  cui  alle  precedenti
lettere b) e c);
     e)  esecuzione  per conto della Provincia autonoma di Trento, di
altri enti o  di  privati,  di  studi  economici  e  di  fattibilita'
tecnico-finanziaria  nonche'  di  analisi costi-benefici ivi compresi
quelli ambientali;".