Art. 2.
 
   1. Le lettere a), b), e c) dell'articolo 4 della legge provinciale
9 aprile 1973, n. 13 sono sostituite dalle seguenti:
    "  a) il Centro non puo' a favore di una sola societa' o gruppo e
con riferimento alle operazioni di cui  alle  lettere  b)  e  d)  del
precedente  articolo 1 assumere impegni complessivamente superiori al
20 per cento del proprio capitale sociale, aumentato dalle  eventuali
riserve;  tale  limite  potra'  essere superato, eccezionalmente, per
casi di particolare interesse socio-economico,  con  l'autorizzazione
preventiva dell'assemblea ordinaria;
     b)  la partecipazione nelle societa' di cui alle lettere b) e c)
del precedente articolo 1 dovra' essere di norma di  minoranza;  tale
limite   potra'   essere   superato,  eccezionalmente,  per  casi  di
particolare   interesse   socio-economico,    con    l'autorizzazione
preventiva dell'assemblea ordinaria;
     c) gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente
articolo 1 sono di norma indirizzati verso piccole e medie imprese  -
siano  esse  produttrici di beni oppure di servizi - e comunque verso
quelle  attivita'  che,  direttamente  o  indirettamente,  comportino
maggiori possibilita' di occupazione dell'economia provinciale;".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 23 novembre 1989
 
                              MALOSSINI
 
Visto: il commissario del Governo per la provincia: CATALANI