Art. 2. 1. Le lettere a), b), e c) dell'articolo 4 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 sono sostituite dalle seguenti: " a) il Centro non puo' a favore di una sola societa' o gruppo e con riferimento alle operazioni di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 1 assumere impegni complessivamente superiori al 20 per cento del proprio capitale sociale, aumentato dalle eventuali riserve; tale limite potra' essere superato, eccezionalmente, per casi di particolare interesse socio-economico, con l'autorizzazione preventiva dell'assemblea ordinaria; b) la partecipazione nelle societa' di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1 dovra' essere di norma di minoranza; tale limite potra' essere superato, eccezionalmente, per casi di particolare interesse socio-economico, con l'autorizzazione preventiva dell'assemblea ordinaria; c) gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 1 sono di norma indirizzati verso piccole e medie imprese - siano esse produttrici di beni oppure di servizi - e comunque verso quelle attivita' che, direttamente o indirettamente, comportino maggiori possibilita' di occupazione dell'economia provinciale;". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 23 novembre 1989 MALOSSINI Visto: il commissario del Governo per la provincia: CATALANI