Art. 3.
 
   1.  Ai  fini  della  modifica  delle  piante  organiche, le Unita'
Sanitarie Locali interessate devono trasmettere, entro trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, alla Giunta
regionale Assessorato regionale alla Sanita', copia  autentica  delle
deliberazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.
   2.  Entro  i successivi trenta giorni la Giunta regionale adotta i
provvedimenti  di  propria  competenza.  In  caso  di  inerzia  o  di
ingiustificato ritardo delle Unita' Sanitarie Locali nella cura degli
adempimenti previsti  dalla  presente  legge,  la  Regione  adotta  i
provvedimenti  omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di
appositi commissari.