Art. 3. 1. Ai fini della modifica delle piante organiche, le Unita' Sanitarie Locali interessate devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale Assessorato regionale alla Sanita', copia autentica delle deliberazioni di cui all'articolo 2 della presente legge. 2. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale adotta i provvedimenti di propria competenza. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle Unita' Sanitarie Locali nella cura degli adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione adotta i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.