Art. 5.
 
   1.  Al  finanziamento  della spesa per l'attuazione della presente
legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente  del
Fondo  Nazionale  Sanitario  che  viene assegnata alle singole Unita'
Sanitarie Locali della regione ai sensi dell'articolo 51 della  legge
23 dicembre 1978, n. 833.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubbblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 9 novembre 1989
 
                                OLIVO