Art. 5. 1. Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo Nazionale Sanitario che viene assegnata alle singole Unita' Sanitarie Locali della regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La presente legge regionale sara' pubbblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 9 novembre 1989 OLIVO