Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'enere  derivante dalla legge, valutando per l'anno 1989 in
lire 100.000.000 si provvede  con  la  disponibilita'  esistente  sul
capitolo  7001101:  "Fondo  occorrente  per  far  fronte  agli  oneri
derivanti da provvedimenti legislativi che, si  perfezioneranno  dopo
l'approvazione   del   bilancio,  recanti  spese  di  parte  corrente
attinenti  alle  funzioni  normali  (elenco  n.  1)  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'anno 1989", che viene
ridotto di pari importo.
   2.   La   predetta   disponibilita'   di  bilancio  e'  utilizzata
nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa  a  carico
del  capitolo  3132117  che  si  istituisce nello stato di previsione
della spesa, per l'esercizio 1989 con  la  denominazione  "Contributo
annuo  al  Centro  ricerca  documentazione  e  comunicazione su pace,
disarmo, cooperazione e sviluppo" e lo stanziamento,  in  termini  di
competenza e di cassa di lire 100.000.000.
   3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario
1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i  fondi  spettanti
alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
e' determinato in ciascun  esercizio  finanziario  con  la  legge  di
approvazione  del  bilancio  della  Regione  e  con  l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 8 gennaio 1990
 
                                OLIVO