Art. 4. Norma finanziaria 1. All'enere derivante dalla legge, valutando per l'anno 1989 in lire 100.000.000 si provvede con la disponibilita' esistente sul capitolo 7001101: "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che, si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989", che viene ridotto di pari importo. 2. La predetta disponibilita' di bilancio e' utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132117 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione "Contributo annuo al Centro ricerca documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000. 3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondenza spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 8 gennaio 1990 OLIVO