Art. 3.
 
   1. E' istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato e composto da:
    il dirigente del Dipartimento per le attivita' culturali;
    due  esperti designati dalla Giunta regionale, scelti nell'ambito
delle istituzioni culturali e universitarie venete,  che  restano  in
carica fino alla fine della legislatura;
    sette componenti cosi' indicati nel lascito testamentario:
     quattro congiunti del disponente e loro discendenti;
     pro-sindaco di Mestre;
     pretore di Mestre;
     arciprete del Duomo di S. Lorenzo di Mestre.
   2. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
   3.  Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato sono affidate a un
dipendente regionale del Dipartimento  attivita'  culturali  nominato
dal Presidente della Giunta regionale.
   4.  Il  comitto  e' regolarmente costituito con la maggioranza dei
suoi componenti, decide validamente a maggioranza  dei  presenti;  in
caso di parita' prevale il voto del Presidente.