Art. 3. 1. E' istituito un comitato presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e composto da: il dirigente del Dipartimento per le attivita' culturali; due esperti designati dalla Giunta regionale, scelti nell'ambito delle istituzioni culturali e universitarie venete, che restano in carica fino alla fine della legislatura; sette componenti cosi' indicati nel lascito testamentario: quattro congiunti del disponente e loro discendenti; pro-sindaco di Mestre; pretore di Mestre; arciprete del Duomo di S. Lorenzo di Mestre. 2. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Le funzioni di segreteria del comitato sono affidate a un dipendente regionale del Dipartimento attivita' culturali nominato dal Presidente della Giunta regionale. 4. Il comitto e' regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, decide validamente a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.