Art. 5. 1. Per effetto della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 e successivi e' iscritto il capitolo 6220 denominato "Proventi derivanti dalla locazione degli immobili del lascito Settembrini" con lo stanziamento di lire 50 milioni. 2. All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede utilizzando l'entrata di cui al precedente comma attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1989 e successivi del capitolo 70018 denominato "Spese per l'effettuazione del premio letterario Leonilde e Arnaldo Settembrini". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 1 dicembre 1989 CREMONESE