Art. 5.
 
   1.  Per  effetto  della  presente legge, nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale per  l'anno  finanziario  1989  e
successivi   e'   iscritto  il  capitolo  6220  denominato  "Proventi
derivanti dalla locazione degli immobili del lascito Settembrini" con
lo stanziamento di lire 50 milioni.
   2.  All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede utilizzando l'entrata di cui al precedente
comma  attraverso l'istituzione nello stato di previsione della spesa
del medesimo bilancio 1989 e successivi del capitolo 70018 denominato
"Spese  per  l'effettuazione del premio letterario Leonilde e Arnaldo
Settembrini".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 1› dicembre 1989
 
                              CREMONESE