Art. 4. 1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la Spesa annua di L. 650.000.000 a valere sul capitolo 39400 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. Al finanziamento del progetto negli anni successivi si provvedera' con apposita legge regionale, nell'ambito del Bilancio di previsione della Regione, in corrispondenza alla durata del progetto medesimo.