Art. 4.
 
   1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la Spesa
annua di L. 650.000.000 a valere sul capitolo 39400 del  bilancio  di
previsione  della Regione per l'anno 1989, che presenta la necessaria
disponibilita'.
   2.   Al  finanziamento  del  progetto  negli  anni  successivi  si
provvedera' con apposita legge regionale, nell'ambito del Bilancio di
previsione  della Regione, in corrispondenza alla durata del progetto
medesimo.