la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regine Valle d'Aosta, allo scopo di favorire una razionale programmazione degli investimenti, concede a Societa' funiviarie contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fune, nonche' di strutture ad essi funzionalmente connesse. 2. Sono strutture funzionalmente connesse quelle di cui all'art. 1, quarto comma, della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente "Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio", nonche' gli impianti necessari a favorire il distacco controllato di valanghe.