la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regine Valle d'Aosta, allo scopo di favorire una razionale
programmazione degli  investimenti,  concede  a  Societa'  funiviarie
contributi finalizzati alla realizzazione di impianti a fune, nonche'
di strutture ad essi funzionalmente connesse.
   2.  Sono  strutture funzionalmente connesse quelle di cui all'art.
1, quarto comma,  della  legge  regionale  15  luglio  1985,  n.  46,
concernente   "Concessione  di  incentivi  per  la  realizzazione  di
impianti di risalita e di connesse strutture  di  servizio",  nonche'
gli   impianti  necessari  a  favorire  il  distacco  controllato  di
valanghe.