Art. 11.
                               Urgenza
 
    La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del terzo comma
dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrera' in vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 5 gennaio 1990
 
                              ROLLANDIN